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Greco Consulting Nuovo Codice Doganale

Nuovo codice doganale - cambiamenti in vigore dal 1 maggio

  Pubblicato il 30 Mag 2016  10:46

Dal 1 maggio 2016 sono entrate in vigore le disposizioni del NUOVO CODICE DOGANALE COMUNITARIO ovvero il Reg. UE n. 952/2013.
La maggior parte delle novità introdotte il primo maggio riguardano semplificazioni sul dialogo telematico tra utenza ed Agenzia delle Dogane, volte a snellire i tempi necessari allo sdoganamento delle merci ed a tracciare tutto il percorso delle singole operazioni durante l’intero ciclo import/export comprensivo dei connessi controlli.
L’Agenzia delle Dogane, ha chiarito le novità introdotte dall’applicazione del nuovo codice doganale con una circolare (la 8/D), con una nota ( Prot. 45898 RU), e con un comunicato che fanno il punto della situazione, specificando in prima battuta, che tutte le autorizzazioni rilasciate con la previgente normativa, al fine di non danneggiare gli interessi dei legittimi beneficiari, varranno per un ulteriore periodo transitorio fino al 1° maggio 2019.
Passiamo adesso ad una breve disamina delle principali novità:
Autorizzazione alle procedure di domiciliazione
Le autorizzazioni alle procedure di domiciliazione ed alle altre semplificazioni relative al transito (speditore/destinatario autorizzato) rimangono valide fino alla loro nuova valutazione da farsi entro il 30.04.2019, ma vengono applicate secondo il nuovo procedimento, ovvero i luoghi autorizzati alle procedure domiciliate e censiti dall’Autorità Doganale vengono trasformati automaticamente in luoghi approvati potendo essere utilizzati nell’ambito della dichiarazione normale in dogana (art. 162 CDU) con presentazione delle merci presso i luoghi approvati (cosiddetta ordinaria c/o luogo).
Presentazione documenti di accompagnamento – fascicolo elettronico
Tra le più importanti novità previste dal 1° maggio, si segnala quella della possibilità di utilizzare il fascicolo elettronico per tutti i documenti che accompagnano le operazioni doganali, e che la normativa comunitaria non ritiene necessari per i controlli da effettuarsi, o che non debbano essere vidimati allo scarico materialmente (es. Titolo Agrim emessi da altri paesi EU).
Questa semplificazione è prevista sia per la procedura ordinaria c/o luogo, che per la procedura ordinaria c/dogana snellendo incredibilmente l’iter dello sdoganamento in importazione ed esportazione.
Inoltre con il fascicolo elettronico l’operatore autorizzato potrà seguire, tramite le apposite funzionalità implementate sulla piattaforma doganale tramite il sistema E.D.I. , tutto l’iter dei controlli doganali, colloquiando in modo informatico con l’amministrazione, e precisamente senza ulteriori adempimenti in caso di esito CA, anzi stampando autonomamente il prospetto di svincolo necessario e sufficiente a prelevare le merci dai magazzini di T.C. negli spazi doganali, inviando il solo fascicolo elettronico in caso di CD e recandosi presso gli uffici doganali con la documentazione al seguito solo nel caso dei controlli Scanner e VM, che investono una casistica limitata di tutto il flusso delle operazioni in essere.
Ricordiamo laddove ce ne fosse bisogno, che il dichiarante anche e soprattutto in caso di esito CA, è  obbligato alla conservazione dei documenti originali presso i propri uffici, per almeno tre anni salvo casi particolari, per dar modo all’Amministrazione laddove lo volesse di effettuare i relativi controlli a posteriori.
Inoltre il paragrafo 2 dell’art. 51 ci dice che questo termine è prolungato di altri 3 anni in caso di notifica di un accertamento doganale, ed in caso di procedimento giudiziario fino alla fine del procedimento medesimo.
Rappresentanza in dogana
Nel sistema AIDA dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stata costituita la Banca dati dei rappresentanti, costituita dai soggetti ai quali è attribuito il potere di rappresentanza in dogana ovvero:
i doganalisti iscritti all’albo;
i centri di assistenza doganale – CAD iscritti all’albo;
i soggetti in possesso dello status di AEOC/F – ovvero Operatori Economici Autorizzati con status Custom o Full.
E’ il caso di ricordare che lo status di AEOF è attribuito adesso ai soggetti in possesso di entrambe le autorizzazioni ovvero AEOC (semplificazioni doganali) AEOS (safety&security).
Temporanea custodia
E’ modificato il termine di scadenza delle partite in temporanea custodia, fissato in 90 giorni dall’introduzione.
Mentre per le partite presenti nei magazzini di temporanea custodia antecedentemente al 1° maggio 2016 il termine è ricalcolato in 90 giorni dalla loro introduzione (art. 149 CDU);
Sanzioni
Riguardo alle sanzioni rimane in piedi tutto l’apparato sanzionatorio del DPR 43/1973, del D. lgs n. 72/1997 D. Lgs n. 8/2016 anche se il Nuovo Codice Doganale detta indicazioni di principio che devono investire la sanzione ovvero, la effettività, proporzionalità e soprattutto la funzione dissuasiva della stessa.