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Come si sospende la riscossione , “cosiddetta SOSPENSIONE CAUTELARE”

  Pubblicato il 30 Mag 2016  10:49

La sospensione della riscossione può avvenire attraverso la presentazione dell’istanza di sospensione cautelare introdotta dalla Legge 228/2012 (Legge di Stabilità 2013).
L’istituto della sospensione cautelare della riscossione, offre ai contribuenti uno strumento per poter immediatamente richiedere all’Ente di Riscossione meglio conosciuta come Equitalia la sospensione dell’esecuzione, in tutti quei casi in cui si ritiene che la pretesa vantata dall’ente impositore sia illegittima.
In particolare, l’art. 1, comma 537, della Legge 228/2012 prevede che “gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione dei tributi, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore. L’Agente della riscossione è tenuto, quindi, a sospendere l’attività di riscossione anche con riguardo alle somme affidate in seguito alla notifica di un accertamento con valore di titolo esecutivo per il quale sia trascorso inutilmente il termine ultimo di pagamento”.
In altri termini, il concessionario per la riscossione è tenuto a sospendere immediatamente ogni iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo fino a quando non avrà fornito al contribuente che ne ha fatto richiesta tutte le informazioni necessarie a controllare l’esatta formazione dei ruoli.
Pertanto, in caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione e dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione nel termine di 220 giorni dalla data di presentazione della istanza da parte debitore, i debiti iscritti a ruolo vengono annullati  ed il Concessionario è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli.
L’istanza di sospensione viene presentata dal  debitore in forma cartacea (ovvero tramite raccomandata co ricevuta di ritorno) o in forma telematica (ovvero trasmessa a mezzo pec). Nella domanda devono essere indicati  gli estremi dell'atto di cui si contesta a legittimità, unitamente alle relative motivazioni. Sarà, inoltre, opportuno allegare all'istanza tutti gli eventuali documenti di prova.
All'atto della ricezione dell’istanza l’Ente di riscossione (Equitalia) deve immediatamente sospendere le attività di riscossione relative alla cartella. Nella risposta, che l'ente debitore invia telematicamente anche al concessionario della riscossione, può esservi la fondatezza della documentazione prodotta con conseguente provvedimento di  sospensione dell'atto o di  provvedimento di annullamento dell'atto;
Se il silenzio si protrae per 220 giorni dalla presentazione della istanza l'atto oggetto di richiesta si annulla di diritto. Nel frattempo atto rimane sospeso.
Attenzione a non dichiarare il falso
Questa procedura va utilizzata esclusivamente se ci sono i presupposti di legge e/o l'effettivo errore. Se nella richiesta viene dichiarato il falso o viene prodotta falsa documentazione, oltre che nelle norme penali, si incorre nel pagamento di una sanzione amministrativa che varia dal 100% al 200% delle somme dovute, con minimo 258 euro.