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Ravvedimento operoso in materia di sanzioni amministrative tributarie

  Pubblicato il 30 Mag 2016  10:48

le nuove disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie, la cui decorrenza era inizialmente prevista dal 1° gennaio 2017, sono state anticipate al 1° gennaio 2016 dall’articolo 1, comma 133, della legge n. 208/2015. 
In applicazione del c.d. principio del “favor rei” (art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997), le nuove misure della sanzione, in quanto più favorevoli ai contribuenti,  sono applicabili anche alle violazioni commesse anteriormente alla data dell’1.1.2016, salvo il caso in cui l’originario provvedimento di irrogazione sia ormai divenuto definitivo.
A decorrere dal 1° gennaio 2016, il tasso di interesse legale è pari allo 0,2% (decreto ministeriale del 11 dicembre 2015).
Il tasso di interesse per l’anno 2015 era pari allo 0,5% (decreto ministeriale del 11 dicembre 2014). 
Il ravvedimento cosiddetto “lungo” (oltre i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa ovvero oltre un anno dalla violazione) si applica ai soli tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate (non si applica, quindi, ai versamenti di diritti camerali, canone RAI e tributi locali – IMU, TASI, ecc.). 
Fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative, sono considerati reati penali:
l’omesso versamento di ritenute (dovute sulla base del modello 770 o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti) entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta per un importo superiore a 150.000 euro (art. 10/bis D.Lgs. n. 74/2000);
 
l’omesso versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo per un importo superiore a 250.000 euro (art. 10/ter D.Lgs. n. 74/2000).
I suddetti reati non sono punibili se, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti  mediante integrale pagamento degli importi dovuti,  anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.
Per effetto delle modifiche normative intervenute, la sanzione di cui al primo comma dell’articolo 13, ordinariamente prevista nella misura del 30% dell’importo omesso o versato in ritardo, è ridotta alla metà nei casi di versamenti effettuati con ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza.
In caso di ritardo inferiore a quindici giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
Sulla base della novellata disciplina, un versamento eseguito – ad esempio – con novanta giorni di ritardo rispetto alla scadenza, sconta una sanzione del 15% (pari alla metà del 30%).
Se, invece, il ritardo è di un solo giorno, la sanzione è dell’1% (pari a un quindicesimo del 15%); se è di due giorni, la sanzione è del 2% (due quindicesimi del 15%), e così via.
La sanzione così rimodulata rappresenta la base su cui calcolare le riduzioni previste:
dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997, in caso di ravvedimento operoso;
dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 462 del 1997, in caso di pagamento delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità (riduzione ad un terzo).
Sulla base della nuova disciplina, in caso di regolarizzazione spontanea della tardività di un versamento da parte del contribuente, la sanzione di cui al richiamato articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 è ridotta:
a 1/10 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro trenta giorni dalla scadenza dell’adempimento;
a 1/9 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro novanta giorni dalla scadenza dell’adempimento;
a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.